Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

      «c) ciascuna provincia risultante dalle modificazioni territoriali deve comprendere almeno 20 comuni, i nuovi capoluoghi di provincia devono distare almeno 50 chilometri da quelli preesistenti e l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia»;

          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

      «e) di norma, la popolazione e il territorio delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non devono essere inferiori rispettivamente a 200.000 abitanti e a 500 chilometri quadrati; nelle aree prevalentemente montane, in presenza di una popolazione quantitativamente inferiore a 200.000 abitanti, il territorio deve essere almeno 1.000 chilometri quadrati e devono farne parte almeno trenta comuni»;

          c) alla lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «La nuova provincia, se istituita in un'area prevalentemente montana, si sostituisce alle comunità montane, che sono conseguentemente soppresse, e ne assume le funzioni».